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SCONTO IN FATTURA, ECCO COME ACCEDERE

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L’Agenzia delle Entrate, in data 22 novembre 2021, ha aggiornato le FAQ in materia di bonus edilizi presenti sul proprio sito istituzionale integrandole con alcune risposte che interessano le novità introdotte dal decreto Controlli (D.L. n. 157/2021).

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti sull’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, introdotto dal nuovo decreto anti-frodi che riguarda tutti i bonus edilizi.

 

In tema di cessione del credito, la data spartiacque cui far riferimento per capire cosa occorre fare è l’11 novembre 2021. Infatti, a partire da quella data possono verificarsi diverse situazioni:

  • le spese sostenute prima di quella data per le quali è già stata inviata la comunicazione all’Agenzia delle entrate per esercitare l’opzione della cessione del credito (anche se si è ancora in attesa della ricevuta di accoglimento) non sono soggette al visto di conformità ed asseverazione e di conseguenza questi importi possono esser ceduti solo con la comunicazione all’AE;
  • per le spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021 sulla comunicazione all’Agenzia delle entrate per cedere il credito od ottenere lo sconto in fattura va apposto il visto di conformità da parte del CAF o di un professionista abilitato, con procedure attive a partire dal 26 novembre;
  • sulle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021 un tecnico abilitato deve redigere un’asseverazione in cui attesti la congruità delle stesse a valori massimi per alcune categorie di beni, come individuati da un apposito decreto ministeriale di prossima emanazione (nel frattempo si utilizzano i criteri del decreto ministeriale del 6 agosto 2020).

Tuttavia, se si decide di conservare la detrazione e inserirla in dichiarazione dei redditi, presentandola in autonomia o tramite il sostituto d’imposta, queste operazioni non sono necessarie. Viceversa, se la dichiarazione viene presentata tramite un CAF o un professionista abilitato, occorre l’asseverazione del tecnico e il visto di conformità.

Come cedere la detrazione

La cessione deve esser comunicata dal beneficiario della detrazione direttamente in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate oppure rivolgendosi a CAF o professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro…). Prima di acceder alla cessione ricorda di farti apporre il visto di conformità alla documentazione che comprova il diritto alla detrazione e quindi alla possibilità di cederla.

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